Approfondimento della Norma CEI 79-3 parte 1

Introduzione

Nella norma CEI 79-3 vengono approfondite le regole di progettazione, pianificazione, esercizio,, installazione, messa in servizio e manutenzione di impianti di allarme intrusione e rapina installati in edifici. Quando si pensa ad una norma vengono in mente regole che impongono restrizioni al nostro operare. Si pensa ad una serie di divieti e di regole che potrebbero porre il nostro operato fuori legge. Credo che la norma CEI 79-3 faccia una eccezione. All’interno si possono trovare indicazioni utili per la progettazione degli impianti. Diventa una guida utile anche per avere una misura delle soluzioni da adottare a seconda delle esigenze particolari. Si apprende che non esiste un criterio unico ma almeno 4 criteri diversi ( in verità le possibili scelte sono maggiori) per progettare un impianto a seconda delle reali esigenze.

Vengono approfonditi i criteri da seguire , pianificazione, esercizio, installazione, messa in servizio e manutenzione degli impianti oltre che a stabilire il livello di prestazione.
I riferimenti normativi a cui fa riferimento la norma sono:

  • CEI EN 50131-1 + A1 Sistemi di allarme intrusione – Parte 1: Prescrizioni di sistema
  • CEI EN 61082-1 Preparazione di documenti utilizzati in elettrotecnica – Parte 1 : Regole

In questo articolo è riportata la lista degli acronimi utilizzati.

Generalità

La norma, in alcuni passaggi, enuncia concetti che possono apparire scontati ma l’esperienza dice che non c’è niente di scontato. Meglio ripetere cose già conosciute che tralasciare principi fondamentali che se applicati evitano inutili perdite di tempo. Per questo motivo, è comunque importante ricordare che l’impianto di Allarme Intrusione e Rapina deve essere installato, utilizzato e mantenuto in modo coerente con le raccomandazioni del costruttore relative all’apparecchiatura ed alle condizioni ambientali nelle quali si prevede debba operare.
Inoltre, la principale obbiettivo che ci si pone nella progettazione di un impianto di Allarme Intrusione e Rapina è quello di limitare al minimo i falsi allarmi.

Altre funzioni?

La norma CEI 79-3 permette di collegare all’impianto Allarme Intrusione e Rapina altri componenti a condizione che le prestazioni dei componenti del sistema non sia compromessa. Quindi è possibile aggiungere funzioni di domotica o altri tipi di sicurezza, come ad esempio rivelatori di fumo, all’ Allarme Intrusione e Rapina a patto che non vengano compromesse le funzioni principali.

Sicurezza Elettrica

Le prescrizioni riportate nell’apposita norma relativa alla sicurezza CEI 64-8 si applicano anche ai sistemi di sicurezza. In particolare l’impianto di Allarme Intrusione e Rapina deve essere derivata dal quadro generale a valle del sezionatore principale ( anche detta preferenziale). Se occorre prevedere un sezionatore dedicato, quest’ultimo deve essere protetto da manovre accidentali.

Responsabilità

Anche se è una esperienza ormai consolidata per chiunque, la norma CEI 79-3 affronta il tema della responsabilità di tutte le fasi che coinvolgono la realizzazione di un impianto di Allarme Intrusione e Rapina ovvero, fornitura materiali, progettazione, installazione, messa in servizio e consegna. Secondo la norma le responsabilità devono essere concordate tra le parti.

Competenza

Il cliente cerca persone competente gli installatori devono dimostrare competenza. La norma CEI 79-3 affronta il tema della competenza con un allegato ( Allegato k) interamente dedicato all’argomento.

Riservatezza

E’ facilmente intuibile che le informazioni legate all’impianto di Allarme Intrusione e Rapina devono avere un carattere di riservatezza. La norma CEI 79-3 preferisce ribadirlo piuttosto che darlo per scontato.

Compatibilità tra i componenti

Al fine di assicurare il perfetto funzionamento dell’impianto è necessario che tutti i componenti scelti siano compatibili tra loro.

Classificazione degli impianti di Allarme Intrusione e Rapina

La norma CEI 79-3 dice che l’obbiettivo di massima da raggiungere deve essere definito concordemente tra Il committente ed il fornitore. La valutazione dipende dall’importanza o dal valore degli oggetti da proteggere e dalla sicurezza delle persone da proteggere. In sostanza il commettente deve definire il livello di importanza degli oggetti, e informare il fornitore degli obbiettivi che devono essere raggiunti. Il fornitore dal canto suo deve capire il livello di protezione richiesto in modo che sia allineato con i valori in gioco e la sicurezza richiesta.

A questo punto la norma introduce il concetto di Livello di sicurezza, che nel suo significato è immediato comprendere. E’ importante conoscere la definizione dei vari livelli di sicurezza in modo da poter classificare i singoli impianti di Allarme Intrusione e Rapina. In linea di principio il livello di un impianto di Allarme Intrusione e Rapina dipende dal grado degli apparati che lo compongono e dalla sua architettura.

La norma dice che gli impianti di Allarme Intrusione e Rapina possono essere composti da componenti aventi diversi gradi di sicurezza quando sono suddivisi in sottosistemi chiaramente definibili. Quindi, quando un sistema di Allarme Intrusione e Rapina è suddiviso in sottosistemi, ogni sottosistema può avere gradi di sicurezza differenti. Esiste un capitolo intero ed un allegato dedicato alla definizione del livello di sicurezza dei sistemi che approfondiremo in seguito. Rimane da specificare che i componenti condivisi da più sottosistemi devono avere il grado del sottosistema che ha il grado maggiore.

Livelli di prestazione

Nella norma CEI 79-3 vengono definiti i livelli di prestazione degli impianti.

Gradi di sicurezza

I gradi di sicurezza sono descritti nella norma EN 50131-1.

Classificazioni ambientali

Anche per quello che riguarda le classi ambientali si fa riferimento alla norma EN 50131-1.

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